PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare).

      1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
      2. Ai fini pensionistici, l'esercizio del mandato parlamentare è assimilato ad attività di lavoro dipendente.
      3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 2.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

      1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare per la contribuzione figurativa relativa all'attività di lavoro dipendente dalla quale sia collocato

 

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in aspettativa in ragione dell'elezione al Parlamento. Si applicano in tale caso le norme di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
      3. È comunque fatto divieto di cumulare, ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare con altri contributi relativi al medesimo periodo.

Art. 3.
(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).

      1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono deliberare di avvalersi dell'INPS per la corresponsione degli assegni già maturati in relazione ai periodi di esercizio del mandato parlamentare precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi Uffici di Presidenza provvedono a fornire all'INPS tutte le informazioni necessarie e a rimborsarlo annualmente dei pagamenti da esso effettuati in relazione ai citati assegni.
      2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.
(Previdenza complementare).

      1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente

 

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dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge si applica a decorrere dalla XVI legislatura.